Il Giudice del lavoro ha accolto il ricorso patrocinato dall’Avv. Michele Bonetti e dichiarando illegittimo il provvedimento con cui l’Amministrazione aveva annullato l’immissione in ruolo di una docente di scuola primaria su posto di sostegno, assunta in virtù della riserva prevista dalla legge n. 68/1999.
La vicenda riguarda una docente che era risultata vincitrice del concorso ordinario bandito con D.M. n. 206/2023 e D.D.G. n. 2576/2023, che era stata immessa in ruolo beneficiando della riserva prevista in favore delle categorie tutelate dalla legge n. 68/1999.
L’Amministrazione, tuttavia, in sede di successiva verifica dei titoli e dei requisiti, aveva ritenuto non applicabile la riserva, disponendo l’annullamento dell’individuazione e la conseguente revoca del contratto a tempo indeterminato.
La docente aveva regolarmente dichiarato, nella domanda di partecipazione al concorso, il possesso del titolo di riserva e, poiché alla scadenza del bando era occupata con una supplenza annuale, aveva altresì dichiarato di non essere iscritta negli elenchi del collocamento mirato.
Solo dopo il superamento dell’anno di prova, l’Amministrazione aveva contestato due profili ritenuti ostativi al riconoscimento della riserva.
Il primo riguardava la mancata indicazione, nella domanda di partecipazione, della data e della procedura nella quale la certificazione era stata precedentemente presentata, come richiesto dall’art. 10, comma 5, lett. p), del bando per i candidati occupati.
Il secondo riguardava, invece, la mancata iscrizione al collocamento mirato alla data di scadenza del bando. Sulla base di tali contestazioni, l’Amministrazione aveva proceduto all’annullamento dell’immissione in ruolo e alla risoluzione del rapporto di lavoro.
Il Giudice ha ritenuto il ricorso pienamente fondato, chiarendo anzitutto che l’adempimento dichiarativo richiesto dal bando non poteva essere interpretato in modo tale da determinare la perdita della riserva in presenza del requisito sostanziale.
Quanto all’obbligo di indicare la precedente procedura nella quale era stata utilizzata la certificazione, il Tribunale ha osservato che l’esito non sarebbe cambiato neppure seguendo le due possibili interpretazioni della clausola.
Qualora, infatti, il riferimento alla “procedura” fosse inteso in senso ampio, ricomprendendo anche le Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS), la docente aveva effettivamente già utilizzato la certificazione e, pertanto, l’adempimento doveva ritenersi soddisfatto.
Qualora, invece, la nozione fosse stata limitata alle sole procedure concorsuali, l’adempimento sarebbe risultato oggettivamente inesigibile, non avendo la docente mai partecipato in precedenza a un concorso e non potendo quindi indicare una precedente procedura concorsuale nella quale la certificazione fosse stata utilizzata. Ebbene, ad opinione del Tribunale, una carenza dichiarativa oggettivamente inesigibile non può, pertanto, essere equiparata alla mancanza del requisito sostanziale richiesto per beneficiare della riserva, tanto più nel caso di specie, nel quale l’Amministrazione non aveva mai contestato l’effettivo possesso del requisito sostanziale da parte della docente.
Il Tribunale ha inoltre escluso che l’applicazione della riserva potesse essere subordinata al mantenimento continuativo dell’iscrizione negli elenchi del collocamento mirato nei periodi precedenti alla presentazione della domanda. Il momento rilevante, infatti, è quello individuato dalla disciplina del bando, ossia la scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, mentre la tesi sostenuta dall’Amministrazione avrebbe introdotto un requisito ulteriore non previsto dalla disciplina della procedura.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha accertato il diritto della ricorrente a beneficiare della riserva prevista dalla legge n. 68/1999, riconoscendo l’efficacia del contratto a tempo indeterminato e disponendo, conseguentemente, la reintegrazione della docente.
“La pronuncia è particolarmente rilevante”, dichiara l’Avv. Michele Bonetti, “perché interviene su una materia, quella dell’applicazione della riserva prevista dalla legge n. 68/1999, sulla quale si registra ancora troppa confusione e, soprattutto, una significativa disomogeneità nell’azione amministrativa. La riserva viene infatti applicata, in concreto, attraverso interpretazioni e prassi che non sempre risultano uniformi, con il rischio che lavoratori in possesso dei requisiti sostanziali si vedano contestare il beneficio per ragioni meramente formali. È fondamentale” - continua l’Avv. Bonetti – “che l’applicazione della riserva avvenga secondo criteri chiari, uniformi e rispettosi della finalità della normativa, senza che interpretazioni amministrative non omogenee possano determinare la perdita di diritti che trovano tutela nella legge”.
