Parte il ricorso per l’inserimento in III fascia delle GAE di tutti gli insegnanti abilitati nel triennio 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011 ed inseriti nella fascia aggiuntiva delle graduatorie ad esaurimento.
Le categorie che potranno ricorrere sono tassativamente previste dalla legge ed elencate all’art. 1 del D.M. n. 53/2012, il quale ha consentito l’inserimento nella fascia aggiuntiva delle GAE (c.d. IV fascia) a coloro che hanno conseguito l’abilitazione dopo aver frequentato i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), il secondo e il terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A, nonché i corsi di laurea in scienze della formazione primaria.
Tali docenti, comunque abilitati all’insegnamento, sono relegati in una “fascia aggiuntiva” da cui non hanno possibilità di stabilizzare la propria posizione lavorativa, in quanto collocati in coda ai docenti di III fascia seppur, spesso, con punteggi molto più elevati rispetto a questi ultimi.
La suddivisione in fasce delle GAE, altamente discriminatoria per i docenti di IV fascia che hanno gli stessi identici titoli dei loro colleghi inseriti in III fascia ma abilitati poco prima, è stata già dichiarata illegittima da parte del TAR. Il G.A., difatti, ha precisato che trattasi di graduatoria a cui si accede per titoli e che, per tale motivo, non è ammissibile una suddivisione in fasce in quanto l’unico criterio da rispettare è quello meritocratico che consente di individuare gli insegnanti da assumere semplicemente sulla base dei titoli posseduti e dei servizi svolti.
Per questo motivo avanzeremo ricorso per il passaggio in III fascia di tutti gli insegnanti inseriti nell’illegittima fascia aggiuntiva delle GAE.