Con una recente sentenza, il TAR Lazio ha accolto il ricorso ribadendo un principio di particolare rilievo nel campo del riconoscimento dei titoli di abilitazione conseguiti all’estero: il medesimo titolo professionale può essere riconosciuto per più classi di concorso, qualora il percorso formativo straniero risulti sostanzialmente idoneo a coprire diversi ambiti disciplinari.
“Il TAR ha censurato la prassi ministeriale di rigettare le istanze di riconoscimento presentate per più classi di concorso sulla base del presupposto secondo cui un unico titolo non potrebbe dar luogo a più abilitazioni. Tale posizione si pone in contrasto con la giurisprudenza del Consiglio di Stato e, in particolare, con i principi enunciati dall’Adunanza Plenaria n. 19/2022, nonché con le più recenti pronunce delle sezioni consultive (Cons. Stato, Sez. VII, nn. 6089/2024 e 587/2025).” commenta il provvedimento l’Avv. Michele Bonetti.
Secondo tali orientamenti, infatti: “il Ministero può decidere di effettuare il riconoscimento per più classi di concorso anche a fronte di una sola formazione espletata, in quanto ciò che rileva è il contenuto sostanziale ed effettivo della formazione e la sua idoneità ad essere riconosciuta sotto più titoli. In tal modo, il TAR riafferma che il parametro di riferimento non è la mera identità formale dei titoli, ma la comparabilità sostanziale delle competenze professionali acquisite, in linea con il sistema di mutuo riconoscimento delle qualifiche professionali previsto dalla Direttiva 2005/36/CE e dalla Direttiva 2013/55/UE.” Prosegue Bonetti.
Il Giudice amministrativo ha inoltre richiamato la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (sentenza 8 luglio 2021, causa C-166/20), secondo la quale le autorità nazionali, investite di una domanda di riconoscimento, sono tenute a valutare concretamente la formazione, le competenze e le qualifiche acquisite all’estero e, qualora emergano differenze parziali rispetto ai percorsi italiani, a prevedere misure compensative, piuttosto che rigettare automaticamente l’istanza.
Il TAR ha dunque stabilito che il Ministero deve procedere a un nuovo esame del titolo estero, verificandone la corrispondenza anche rispetto alle ulteriori classi di concorso richieste e non può negare il riconoscimento in via aprioristica sulla base di presunte esigenze di parità di trattamento con i percorsi italiani.
“La qualità e quantità della formazione svolta – si legge nella sentenza – costituiscono l’unico parametro oggettivo per tutti gli aspiranti docenti, italiani o stranieri, e non può paventarsi alcuna discriminazione alla rovescia rispetto a chi consegue in Italia un’unica abilitazione.”
Con questa decisione, il TAR Lazio consolida ulteriormente il principio, sostenuto dagli Avv.ti Bonetti e Delia, secondo cui la formazione conseguita in uno Stato membro dell’Unione può legittimamente dare luogo a più abilitazioni, qualora la preparazione ricevuta sia sostanzialmente equivalente a quella prevista dal sistema italiano per i corrispondenti ambiti disciplinari.
"Si tratta di un importante passo avanti nella corretta applicazione del diritto dell’Unione Europea in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali" commenta l'Avv. Michele Bonetti "un passo avanti a tutela del principio di non discriminazione e della libera circolazione dei lavoratori qualificati nel settore dell’insegnamento".
