Nel caso di specie, un concorrente aveva subito l’esclusione da un importante concorso cui aveva presentato regolare domanda, completa di tutti gli allegati e dei documenti di riconoscimento, per non aver omesso di sottoscrivere la domanda di partecipazione caricata in procedura tramite upload.
Secondo l’Amministrazione, la domanda priva di sottoscrizione era da considerarsi non presentata e da qui l’esclusione.
Il T.A.R. Lazio (ord. 1957/24) aveva dato ragione all’Amministrazione spiegando che “la richiesta sottoscrizione serviva a ricondurre al candidato la paternità di quanto dichiarato nella domanda, vincolando il dichiarante alle informazioni rese e confermando la volontà del sottoscrittore di partecipare alla procedura; che la mancanza di sottoscrizione non può essere surrogata dalla dedotta identificazione “di fatto” dell’istante, che sarebbe inferibile aliunde e non già dal compimento del precipuo adempimento imposto dalle condizioni di selezione; e rilevata la ragionevolezza delle contestate previsioni del bando, posto che esse sono funzionali: – alla corretta acquisizione delle domande; – alla tenuta del sistema informatico di acquisizione della documentazione; – alla rapidità e sicurezza della procedura, che poteva essere compromessa dall’ipotetica ammissione di forme “atipiche” di deposito e sottoscrizione della domanda di partecipazione“
Il Consiglio di Stato, invece, sposando la tesi dell’ Avv. Michele Bonetti, accoglieva l’appello affermando che “l’eventuale carenza della sottoscrizione della domanda si ritiene sanabile, ferma restando la riconducibilità al concorrente che escluda l’incertezza assoluta sulla provenienza”. Specificava, inoltre, che i bandi di concorso non possono, in maniera netta, escludere a priori l’istituto del soccorso istruttorio. Una tale clausola “non sarebbe proporzionata se interpretata nel senso che la carenza in questione comporta l’automatica esclusione dal concorso senza mai consentire il soccorso istruttorio, esponendosi alle censure di illegittimità sollevate dall’appellante”.