Il Consiglio di Stato ha accolto, in sede cautelare, l’appello proposto dall’Avvocato Michele Bonetti founder dello studio legale Bonetti & Delia riformando l’ordinanza di primo grado e riconoscendo la necessità di assicurare una tutela immediata ai candidati che, pur avendo superato le prove concorsuali con un punteggio utile, erano stati esclusi dal novero degli idonei in applicazione del limite del 20%.
La vicenda si inserisce nel complesso quadro normativo introdotto dal c.d. “taglia-idonei”, previsto dall’art. 35, comma 5-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, secondo cui, nei concorsi pubblici, sono considerati idonei esclusivamente i candidati collocati dopo l’ultimo vincitore entro il limite del 20% dei posti messi a bando.
La disciplina è stata successivamente interessata da un regime derogatorio introdotto dal D.L. n. 25/2025, convertito dalla L. n. 69/2025, che ha previsto la disapplicazione temporanea del limite del 20% per le graduatorie approvate negli anni 2024 e 2025 e per le graduatorie relative ai concorsi banditi nel 2025.
La controversia riguarda i candidati di una procedura concorsuale bandita nel 2024, le cui prove si sono concluse nel corso del 2025, ma la cui graduatoria definitiva è stata approvata dall’Amministrazione soltanto nel 2026, ai quali, dunque, si applicava la disciplina del “taglia-idonei”.
Parallelamente, era stata bandita, nel 2025, una nuova procedura concorsuale per i medesimi profili professionali. Quest’ultima, in virtù della disciplina transitoria, risultava invece sottratta al limite del 20%, indipendentemente dalla data di approvazione della relativa graduatoria.
È proprio tale situazione ad aver posto una delicata questione sotto il profilo dell’eguaglianza e della ragionevolezza, dal momento che candidati interessati da procedure sostanzialmente identiche, ricevevano un trattamento differente sulla base di un elemento estraneo alla loro volontà e dipendente, in concreto, dai tempi dell’Amministrazione e della commissione esaminatrice.
Nel ricorso è stata quindi sollevata la questione di legittimità costituzionale, con particolare riferimento alla scelta legislativa di limitare la deroga al “taglia-idonei” alle graduatorie dei concorsi banditi nel 2025 e alle graduatorie approvate negli anni 2024 e 2025, lasciando invece fuori le procedure bandite nel 2024 le cui graduatorie siano state approvate nel 2026.
Sul punto, la questione di legittimità costituzionale è stata rimessa dal giudice amministrativo alla Corte costituzionale.
In questo quadro, il Consiglio di Stato ha ritenuto sussistenti i presupposti per la concessione della tutela cautelare, valorizzando anche il rischio che, nelle more della definizione della controversia e dell’incidente di costituzionalità, potesse essere definitivamente compromessa la possibilità per i candidati di beneficiare dello scorrimento della graduatoria.
La tutela cautelare è stata quindi riconosciuta ai fini l’inclusione in graduatoria nella posizione spettante in base al punteggio conseguito, anche oltre il limite del 20% degli idonei nonché anche al fine del conferimento di incarichi.
“Questa pronuncia riconosce un principio che riteniamo fondamentale: il candidato che ha superato una selezione pubblica non può vedere compromessa la propria posizione per una circostanza del tutto estranea alla sua volontà, quale il momento in cui l’Amministrazione decide di approvare la graduatoria”, commenta l’Avv. Michele Bonetti, che prosegue: “In presenza di una questione di legittimità costituzionale già sottoposta all’esame della Corte, la tutela cautelare diventa essenziale per evitare che il trascorrere del tempo renda irreversibile il pregiudizio subito dagli idonei”.
