
Il TAR del Lazio, con la sentenza n. 4178 del 25 febbraio 2025, si è pronunciato sul chiarimento richiesto da Ansfisa inerente all’interpretazione del dispositivo della sentenza n. 1863/2024, nella parte in cui ha statuito, quale conseguenza dell’annullamento della procedura concorsuale per violazione dell’anonimato, l’obbligo di rieditare il potere amministrativo illegittimamente esercitato “a partire dallo svolgimento delle prove scritte”.
Il provvedimento in parola fissa un importante principio con riguardo agli effetti dell’annullamento della procedura concorsuale per violazione delle regole sull’anonimato e in particolar modo su come l’Amministrazione deve comportarsi con riguardo alla fase successiva all’annullamento vale a dire la riedizione della prova.
In particolare, l’Amministrazione, ha prospettato la sussistenza di un dubbio esegetico riguardo alle corrette modalità di esecuzione del giudicato, riguardante la necessità di rieditare le prove scritte del concorso solo nei confronti dei candidati che vi avevano effettivamente preso parte (pari a 135) ovvero nei confronti di tutti i partecipanti al concorso che, pur non essendosi concretamente presentati, avevano titolo a sostenerle (pari a 308).
Secondo il TAR, la sentenza deve essere interpretata nel senso che al rieditato svolgimento delle prove scritte del concorso annullato sono legittimati a partecipare unicamente i candidati che hanno previamente ed effettivamente svolto tali prove, ciò per due ordini di ragioni strettamente correlate tra di loro.
In primo luogo, perché secondo il TAR l’effetto retroattivo dell’annullamento giurisdizionale degli atti e provvedimenti allora impugnati è stato modulato dal giudice amministrativo ancorando il momento della regressione della procedura concorsuale annullata alla specifica fase di svolgimento delle prove scritte, con salvezza della legittimità di tutte le precedenti fasi della procedura concorsuale, ivi inclusa quella, immediatamente antecedente, della convocazione dei candidati e della scelta di presentarsi o meno per partecipare alle prove, assunta deliberatamente da ciascuno di essi nello spatium deliberandi ad essi all’uopo concesso.
In secondo luogo, la circostanza per cui gli unici candidati legittimati a partecipare allo svolgimento delle prove scritte del concorso, da rieditare ad opera di Ansfisa ora per allora in esecuzione del dictum giudiziale di cui si tratta, discende dal fatto che avendo il giudice amministrativo modulato l’effetto retroattivo dell’annullamento giurisdizionale nei termini dinanzi esposti, la regressione della procedura concorsuale alla specifica fase di svolgimento delle prove scritte fa salvi gli effetti discendenti dall’applicazione della clausola della lex specialis concursus che prevede che “I candidati che non si presenteranno nei giorni e nell’ora previsti per sostenere le prove di esame saranno considerati esclusi dal concorso”.
Pertanto, secondo il TAR, non essendo stata giudizialmente disposta la regressione della procedura concorsuale a una fase anteriore all’operare di detta previsione del bando, gli unici soggetti ad oggi legittimati a svolgere nuovamente le prove scritte del concorso in parola siano soltanto coloro che hanno in precedenza partecipato alle prove scritte annullate con la sentenza ottemperanda.
Secondo il Giudice Amministrativo, ai fini della determinazione degli effetti del provvedimento di annullamento ricopre fondamentale importanza l’individuazione dello specifico momento in cui è intervenuta la violazione con salvezza di tutti gli atti o fatti intercorsi prima di quel momento, e dunque anche la scelta di presentarsi o meno alla prova da parte dei candidati.