Il TAR Campania ha accolto, in sede cautelare, il ricorso di uno studente a cui l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” aveva negato l’iscrizione a un anno successivo al primo del corso di laurea in Medicina Veterinaria.
La controversia riguardava una domanda di ammissione ad anni successivi al primo per l’anno accademico 2025/2026, presentata da un candidato già in possesso di titoli universitari coerenti con il percorso richiesto. L’Ateneo aveva dapprima escluso il candidato, nonostante la disponibilità di dodici posti, di cui ben otto rimasti vacanti, con una motivazione del tutto generica e, solo in un secondo momento, aveva proceduto a una valutazione dei titoli. Questa valutazione, tuttavia, non era accompagnata da alcuna spiegazione motivata circa il mancato o parziale riconoscimento di numerosi esami, molti dei quali risultavano chiaramente affini e sovrapponibili a quelli del corso di destinazione.
Il TAR Campania ha condiviso integralmente le argomentazioni del nostro ricorso a, che si è concentrato sulla mancanza totale di istruttoria e di un provvedimento di esclusione poco motivato, dal momento che l’Università non aveva comunicato preventivamente i motivi ostativi all’accoglimento della domanda, riconoscendo la sussistenza del fumus boni iuris e qualificando la relazione difensiva depositata dall’Università in giudizio come una vera e propria “motivazione postuma”, in quanto volta a colmare ex post le lacune motivazionali dell’atto impugnato. Secondo il Tribunale, le ragioni del diniego devono emergere chiaramente dal provvedimento stesso e non possono essere ricostruite solo nel corso del processo.
Alla luce di tali considerazioni, il TAR ha sospeso l’efficacia degli atti impugnati e ha ordinato all’Amministrazione di riesaminare la posizione della ricorrente, imponendo una nuova valutazione coerente, logica e adeguatamente motivata. La decisione non solo apre la strada all’ammissione della studentessa, ma rappresenta anche un significativo richiamo per tutte le università: l’autonomia accademica non può mai tradursi in arbitrario esercizio del potere amministrativo.
“La decisione riafferma con chiarezza un principio fondamentale dell’azione amministrativa” – così l’Avvocato Bonetti commenta la decisione – “quando sono in gioco diritti essenziali come quello allo studio, l’Amministrazione ha l’obbligo di motivare in modo puntuale, i propri provvedimenti, senza aspettare una decisione del TAR per farlo.”.
