
Il T.A.R. per il Lazio, mediante Ordinanza cautelare n. 8458/2019, dichiara illegittima l’imposizione di una soglia minima di punteggio per l’accesso alla facoltà di Scienze dell’Architettura che non consenta la copertura di tutti i posti universitari banditi mediante scorrimento o integrazione della graduatoria.
Nel caso di specie, l’Università di Cagliari aveva bandito complessivi 118 posti per l’a.a. 2019/2020 presso la facoltà di Scienze dell’Architettura, limitando l’immatricolazione ai soli studenti che avessero totalizzato un minimo di 20 punti all’esito della prova selettiva. Solamente 76 candidati avevano poi raggiunto tale soglia e dunque 42 posti rimanevano vuoti e non redistribuiti.
L’Avvocato Michele Bonetti, founder dello studio legale Michele Bonetti e Santi Delia, mediante il ricorso avanzato a tutela di alcuni degli esclusi, censurava la mancata ridistribuzione dei posti rimasti liberi a seguito dell’istituzione della soglia minima di 20 punti per irragionevolezza ed erronea applicazione della legge 2 agosto 1999, n. 264 (legge istitutiva del c.d. numero chiuso universitario), oltre che per violazione degli artt. 2, 4, 33 e 34 della Costituzione.
Il TAR adito, con la decisione in commento, accoglie l’azione chiarendo che la ratio dell’accesso programmato è da rintracciare nella “mera necessità di contenere le immatricolazioni, in presenza di un numero di aspiranti superiore alle capacità formative degli Atenei”.
Sostanzialmente, chiarisce che il limite numerico imposto alle immatricolazioni risulta legittimo solo se funzionale a garantire un adeguato standard di formazione professionale: facoltà, come quella di Scienze dell’Architettura, includono nel percorso formativo l’utilizzo di attrezzature specialistiche e l’espletamento di periodi di sperimentazione pratica che implicano limiti fisiologici dell’offerta, corrispondenti a un numero massimo di studenti da accogliere presso la struttura accademica.
In questo senso, “le prove selettive previste non costituiscono titolo ulteriore, rispetto al diploma di scuola secondaria superiore, quale titolo di studio necessario e sufficiente per l’accesso all’Università, a norma dell’art. 6 del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270” e, dunque, l’individuazione di un punteggio minimo per l’immatricolazione si traduce in un limite legislativo al diritto allo studio, costituzionalmente tutelato, da considerarsi “ragionevole solo ove finalizzato a non superare le predette capacità formative”.
Il voto minimo per l’ammissione deve pertanto tendere ad evitare il sovraffollamento dei corsi a scapito degli standard accademici formativi, e non assumere alcuna funzione di completamento del titolo di scuola secondaria superiore di per sé sufficiente all’accesso universitario.
Nel caso di specie, a fronte di 118 posti banditi, ben 42 rimanevano liberi ed inutilizzati mancando una previsione che ne consentisse la redistribuzione nel rispetto della posizione acquista in graduatoria. Il TAR ha così dichiarato che il limite di punteggio imposto dall’art. 5, D.M. n. 337/2018 “risulta non ragionevole nella misura in cui impedisca la copertura dei posti disponibili presso gli Atenei” e disposto, previa sospensione della riferita norma, lo “scorrimento della graduatoria fino a copertura dei posti disponibili in questione” con ammissione con riserva dei ricorrenti presso il corso di laurea ambito.
In definitiva, si ribadisce ancora una volta, e sulla scia dell’orientamento anche di merito già espresso dal G.A. con la recente sentenza del 7 novembre 2019, n. 12808, che non può comprimersi il diritto costituzionale allo studio se non per intervenuta saturazione della capacità formativa degli Atenei, come determinata dalle Università nei modi prescritti dal legislatore.