Il TAR Catania si pronuncia definitivamente, in data 27.12.2023, sul ricorso contro l’esclusione dal corso di laurea triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche per il cui accesso, stante l’emergenza pandemica, l’Università di Catania aveva ritenuto di tenere conto esclusivamente del voto di diploma della scuola secondaria superiore.
Risulta illegittima la scelta dell’Ateneo catanese di chiudere il corso di laurea a livello locale in assenza dei requisiti previsti dalla normativa, senza lo svolgimento di alcun test di accesso.
La scelta, basandosi esclusivamente sul voto del diploma senza tener in alcun conto l’estrema eterogeneità dei percorsi di studio cozza con il valore legale del titolo di studio.
La ricorrente, difesa dagli Avvocati Michele Bonetti e Santi Delia, ha conseguito il titolo dopo l’accoglimento della domanda cautelare che la ammetteva, con riserva, in sovrannumero, nelle more della definizione nel merito del giudizio, al corso di laurea per la cui esclusione si era in causa ottenendo il bene della vita per cui si ricorreva.
Il raggiungimento del Suo traguardo ha dimostrato il possesso delle doti attitudinali e delle capacità tecniche necessarie per l’accesso al relativo percorso e, ormai soddisfatto l’interesse sostanziale della deducente, è stato ritenuto meritevole di tutela da parte dell’ordinamento giuridico che gli esami non si svolgano inutilmente e che la lentezza dei processi non ne renda incerto l’esito frustrando le legittime aspettative del privato.
Secondo il Collegio non può non riconoscersi, a distanza di anni dall’ammissione al corso in laurea, l’interesse sostanziale azionato dalla deducente supportato dal conseguimento della laurea; a questo punto non era più ravvisabile alcun interesse di segno opposto in capo all’Amministrazione resistente che potesse giustificare l’invalidazione del relativo percorso accademico e, semmai, per il principio di buon andamento, se ne deve presumere uno esattamente contrario.
La convergenza delle plurime ragioni ha determinato un’atipica cessazione della materia del contendere frutto del provvedimento cautelare e della proficua e meritevole frequenza del corso conformata dall’obiettiva sussistenza di un interesse pubblico a che l’impegnativa esperienza del percorso di laurea della ricorrente non sia posta nel nulla dall’interesse al buon andamento originariamente opposto dalla Amministrazione resistente.
Pertanto, dichiarata cessata la materia del contendere stante la fondatezza del ricorso “in relazione alla illegittimità della previsione dell’accesso a numero programmato al corso di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche per l’anno accademico 2020/2021 secondo un metodo selettivo, fondato esclusivamente sul voto conseguito all’esame di Stato e non invece, come prescritto dal legislatore, […] previo superamento di apposite prove di cultura generale, sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore, e di accertamento della predisposizione per le discipline oggetto dei corsi medesimi […]” sulla base del principio della soccombenza virtuale, l’Università di Catania è stata condannata al pagamento delle spese.