Il Consiglio di Stato con una recente pronuncia, ha accolto l’appello patrocinato dagli Avv.ti Michele Bonetti e Santi Delia, affermando un principio di particolare rilievo in materia di procedure concorsuali: l’Ufficio scolastico regionale non può procedere autonomamente alla rivalutazione dei titoli dei candidati, sostituendosi alla Commissione giudicatrice, unico organo competente alla valutazione degli stessi.
La controversia nasceva nell’ambito della procedura concorsuale disciplinata dal D.M. n. 205 del 26 ottobre 2023. In sede di prima valutazione, la Commissione giudicatrice non aveva riconosciuto ad una candidata il punteggio aggiuntivo di 12,5 punti previsto dalla lettera A.1.2 dell’Allegato B del decreto ministeriale.
A seguito di un reclamo presentato dalla candidata interessata, tuttavia, l’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia aveva autonomamente proceduto alla rettifica del punteggio, riconoscendo il beneficio richiesto e modificando, di fatto, la valutazione dei titoli precedentemente operata dalla Commissione.
Tale intervento, con il quale veniva attribuito alla candidata un punteggio peraltro non spettante, era stato censurato per incompetenza, evidenziando come la normativa di settore attribuisca alla Commissione giudicatrice il compito esclusivo di valutare i titoli e compilare le graduatorie di merito, mentre all’Ufficio scolastico regionale spetta soltanto il controllo di legittimità e la successiva approvazione delle graduatorie.
Il Consiglio di Stato ha accolto tale censura, chiarendo che l’Ufficio scolastico può intervenire per correggere errori meramente materiali o applicare disposizioni di carattere automatico ma non può, invece, effettuare una nuova valutazione di un titolo del candidato quando tale attività richieda un apprezzamento tecnico-discrezionale.
Nel caso esaminato l’USR non si era limitato a un controllo formale della valutazione, ma aveva compiuto una vera e propria rivalutazione del titolo determinando la collocazione della candidata tra i vincitori.
Tale valutazione, proprio perché caratterizzata da margini interpretativi e discrezionali, avrebbe dovuto essere rimessa esclusivamente alla Commissione giudicatrice.
Per queste ragioni il Consiglio di Stato ha dichiarato illegittimi gli atti adottati dall’Ufficio scolastico regionale per vizio di incompetenza, annullandoli e accogliendo il ricorso proposto.
La pronuncia assume particolare importanza perché riafferma il principio di separazione delle competenze nelle procedure concorsuali pubbliche: l’Amministrazione che approva la graduatoria non può trasformarsi nell’organo tecnico chiamato a rivalutare i titoli dei candidati.
«La decisione del Consiglio di Stato rappresenta un importante riconoscimento del principio secondo cui ogni fase della procedura concorsuale deve essere svolta dall’organo espressamente individuato dalla legge. La valutazione dei titoli non può essere oggetto di interventi sostitutivi da parte dell’Ufficio scolastico regionale, perché ciò comprometterebbe le garanzie di imparzialità e correttezza proprie delle procedure selettive pubbliche. Nel caso di specie, inoltre, il punteggio aggiunto dall'USR non era valutabile, e ciò ha falsato completamente gli esiti della procedura. Il risultato ottenuto conferma la centralità del controllo sulla competenza amministrativa quale strumento fondamentale di tutela dei candidati».
