Con la sentenza n. 4943 del 22 giugno 2026, il Consiglio di Stato ha accolto l'appello patrocinato dagli Avv.ti Michele Bonetti e Santi Delia, riformando la decisione del TAR e affermando un principio destinato ad avere rilevanti ricadute nel contenzioso concorsuale.
La pronuncia assume particolare rilievo perché affronta uno dei temi più discussi del processo amministrativo, ovverosia quello dell'individuazione del momento di decorrenza del termine per agire in giudizio.
Secondo il Consiglio di Stato, non è sufficiente che il candidato conosca il risultato sfavorevole della procedura ma occorre che sia posto nelle condizioni di comprendere anche le ragioni della possibile illegittimità dell'atto. Diversamente, si finirebbe per imporre impugnazioni proposte “al buio”, prima ancora che il concorrente possa verificare se vi siano effettivamente vizi da contestare.
La pronuncia assume particolare rilievo anche perché affronta le conseguenze pratiche derivanti dall'orientamento secondo cui il termine per impugnare decorre dalla sola pubblicazione della graduatoria. Seguendo tale impostazione, infatti, il candidato che non risulti utilmente collocato potrebbe trovarsi nella necessità di proporre immediatamente un ricorso, pur non disponendo ancora degli elementi necessari per verificare l'esistenza di specifiche illegittimità. Solo successivamente, all'esito dell'accesso agli atti e delle necessarie verifiche, egli potrebbe valutare se integrare le censure mediante motivi aggiunti oppure rinunciare all'azione qualora l'operato dell'Amministrazione risulti conforme alla disciplina applicabile. Una simile ricostruzione comporta inevitabilmente costi e rischi processuali significativi, con la prospettiva di instaurare giudizi privi di una compiuta base conoscitiva e con un aggravio anche economico per i candidati, considerato il rilevante ammontare delle spese di accesso alla giustizia.
Proprio per questo il Consiglio di Stato ha valorizzato una nozione sostanziale di “piena conoscenza”, ritenendo che la decorrenza del termine non possa prescindere dalla concreta possibilità di individuare il vizio che si intende contestare.
Sul piano sostanziale, il Consiglio di Stato ha quindi riconosciuto la fondatezza delle censure proposte dalla ricorrente, aprendo la strada alla corretta rivalutazione della procedura e della graduatoria.
«La rilevanza di questa decisione va ben oltre il caso concreto» – commenta l'Avv. Michele Bonetti – «il Consiglio di Stato afferma un principio destinato a incidere su numerose controversie concorsuali: il termine per impugnare non può decorrere quando il candidato conosce la propria esclusione se non è ancora in grado di individuare il vizio che l'ha determinata. È una pronuncia che rafforza il diritto di difesa, valorizza la funzione dell'accesso agli atti e contrasta una visione eccessivamente formalistica della decadenza processuale, riportando al centro l'effettività della tutela giurisdizionale».
