
Il caso delibato dal TAR riguardava una docente, in possesso di laurea e 24 CFU, che aveva conseguito il titolo di specializzazione sul sostegno all’estero.
Dopo aver presentato la domanda riconoscimento del titolo, la docente riceveva dal MIM un rigetto motivato dalla circostanza che la stessa non fosse in possesso dell’abilitazione tradizionalmente intesa.
Una motivazione illegittima, che imponeva all’insegnate il possesso di un requisito non richiesto dall’ordinamento italiano.
È noto, difatti, che possono partecipare al TFA anche gli insegnanti non abilitati ma in possesso di laurea e 24 CFU, motivo per il quale era palesemente discriminatorio imporre alla docente l’ulteriore requisito dell’abilitazione non richiesta per specializzarsi in Italia.
Il TAR, a seguito di un’articolata analisi sui principi statuiti dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, ha accolto il ricorso e la nostra tesi affermando che l’Amministrazione, a fronte della produzione di un certificato attestante la formazione specialistica svolta all’estero, ha completamente omesso, opponendo una mera ragione formale ovvero l’assenza di un requisito non richiesto nell’ordinamento, sia l’esame sostanziale del percorso formativo e dell’eventuale ulteriore esperienza professionale maturata sia la comparazione tra le competenze professionali effettivamente possedute e quelle richieste in Italia ai fini dell’accesso alla medesima professione. Il TAR ha dunque dichiarato il provvedimento di rigetto illegittimo per contrasto con la normativa europea e per difetto di istruttoria e di motivazione.
“Mentre si attende ad horas la pubblicazione del D.M. per l’avvio dei percorsi INDIRE per gli insegnanti specializzati all’estero, il TAR continua a dare ragione ai docenti sul riconoscimento dei titolo, spesso con condanne alle spese” commenta l’Avv. Michele Bonetti che ha patrocinato il ricorso. “Il Ministero dovrà ora revocare il rigetto e procedere alla rivalutazione del titolo nei modi e termini stabiliti dall’Adunanza Plenaria”.