
Il TAR si pronuncia con un provvedimento che sospende la decisione del Ministero di respingere la domanda di riconoscimento del titolo estero sulla materia anche a tutela degli incarichi che saranno a breve assegnati in vista dell’imminente inizio dell’anno scolastico.
Il provvedimento di rigetto era basato su aspetti meramente formali, come la mancanza dell’Adeverinta e dell’Apostille, elementi che non erano mai emersi prima e sui quali il MIM avrebbe dovuto dare la possibilità alla docente di integrare la documentazione ai sensi di quanto disposto dalla L. n. 241/1990.
Il MIM, inoltre, non ha effettuato la valutazione “in concreto” delle competenze della docente, come invece previsto dall’A.P. del Consiglio di Stato, e non ha neanche effettuato un confronto generale e sommario tra il percorso svolto all’estero e il percorso equivalente che invece viene svolto in Italia.
Il TAR, analizzato il ricorso, ha accolto le ragioni della docente così motivando: «il diniego di riconoscimento della formazione professionale si fonda sulla rilevata mancanza della Attestazione del competente “Ministero della Pubblica Istruzione della Romania” (“Adeverinta”), recante l’indicazione della disciplina che può essere insegnata e della fascia di età degli alunni, oltre che sul fatto che i titoli e i certificati allegati alla domanda fossero privi di apostille, necessarie per conferire loro valore legale; Considerato che il rigetto impugnato, basato su carenze di tipo formale, non appare prima facie conforme ai principi dettati in materia dalla Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (in particolare sentenza n. 18/2022), posta la necessità di una verifica in concreto dei livelli di competenza professionale sottesi ai certificati e ai diplomi conseguiti, allegati dall’istante (cfr. TAR Lazio, IV-bis, nn. 7304 e 89/2024 e ord. n. 1144/2024); Considerato altresì che la richiesta di integrazione documentale è stata formalizzata dal Ministero intimato, per la prima volta, a distanza di molti mesi dalla presentazione dell’istanza, oltre i termini previsti dalla direttiva 2005/36/CE, la quale peraltro non menziona espressamente alcuna necessità di apostille, dichiarazioni di valore o altre specifiche formalità (pur non ostando a forme di verifica ex post dell’autenticità dei documenti); Ritenuto che ad una delibazione sommaria tipica di questa fase processuale – fermo ogni ulteriore approfondimento nel merito – nel bilanciamento degli interessi coinvolti sia meritevole di apprezzamento il pregiudizio potenzialmente derivante alla ricorrente dal diniego impugnato, in quanto suscettibile di riverberarsi sugli incarichi lavorativi; Ritenuto, pertanto, che la domanda di misure cautelari collegiali debba trovare accoglimento, con conseguente sospensione del provvedimento con cui il Ministero intimato ha rigettato l’istanza di parte ricorrente intesa ad ottenere il riconoscimento in Italia dell’abilitazione all’esercizio della professione di docente acquisita all’estero».
“Il Ministero continua a respingere le domande di riconoscimento del titolo estero senza seguire le corrette procedure e con modalità e motivazioni pretestuose” commentano gli Avv.ti Michele Bonetti e Santi Delia che hanno patrocinato la causa, “questo ha una valenza importante in quanto manifesta una specifica volontà del Ministero che va ben oltre la validità dei titoli e che si pone in aperto contrasto con la disciplina eurocomunitaria”. Concludono i legali “Ora la docente potrà stipulare incarichi per il prossimo anno scolastico senza essere pregiudicata dal non condivisibile giudizio ministeriale sulla validità del titolo”.